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D.M. 01/02/2006

Art. 15 - Modalità semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle imprese

artigiane

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con le modalità semplificate stabilite nel presente articolo alle imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni, appartenenti al settore «industria», così come definito al precedente art. 1, comma 4, lettera a).

2. Per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive si avvale del soggetto gestore del fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di seguito denominato «soggetto gestore», sulla base di apposito contratto, con il quale sono definiti i reciproci rapporti, nonchè le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spettanti, che sono posti a carico delle risorse destinate alle imprese artigiane con il decreto di cui all'art. 6, comma 2. Il contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è opportunamente modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto medesimo.

3. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni con società di locazione finanziaria, di seguito denominate «istituti collaboratori», per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Ministero. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni esclusivamente con le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

4. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere già costituite, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed essere già iscritte all'Albo delle imprese artigiane. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere ammesse alle agevolazioni anche in assenza della predetta iscrizione, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

5. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 1.500.000,00 euro. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla data della relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui al comma 14.

6. La domanda di agevolazione è presentata al soggetto gestore ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, per il successivo tempestivo inoltro al soggetto gestore, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, fatta eccezione per l'invio al Ministero.

7. La modulistica per la richiesta delle agevolazioni, e la relativa documentazione da allegare, sono indicate nella circolare ministeriale di cui all'art. 4, comma 4.

8. Il soggetto gestore conclude la fase di istruttoria entro il novantesimo giorno dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande. Per le domande ritenute non valide ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, il soggetto gestore, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad inviare a ciascuna impresa una specifica nota di rigetto contenente le relative motivazioni. Il soggetto gestore invia altresì a ciascuna impresa, la cui domanda è stata istruita con esito positivo, una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al successivo comma. Con riferimento alle domande definite con esito positivo il soggetto gestore trasmette alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento agevolato. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento degli esiti istruttori, adotta le delibere di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione al soggetto gestore. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

9. Entro il trentesimo giorno dal termine della fase istruttoria indicato al comma 8, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e ne cura la trasmissione al Ministero delle attività produttive per la relativa approvazione e pubblicazione.

10. Per il computo dei termini di cui ai commi 8 e 9, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.

11. Ai fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori

a) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al presente decreto e la misura richiesta

b) rapporto tra le spese ammissibili relative a macchinari, impianti e attrezzature e il totale delle spese ammissibili del programma

c) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali.

12. Con riferimento al precedente comma 11, lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste all'art. 2, comma 1 e fermo restando che l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili. Per quanto riguarda le priorità regionali di cui alla lettera

c) dello stesso comma 11 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 11, lettera c), riferite alle graduatorie ordinarie.

13. Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato dell'1% nel caso di programmi proposti da imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

14. Con riferimento a ciascuna graduatoria, le domande sono ammesse all'agevolazione in ordine decrescente, dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in posizione utile nella graduatoria, o di diniego per quelle inserite in posizione non utile ovvero per quelle istruite con esito negativo, sono disposti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima, dal competente Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate e ai soggetti agenti di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e), nonchè, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.

15. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2, in non più di due quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali è resa disponibile il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento. L'erogazione del finanziamento avviene in non più di tre quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali.

16. La documentazione di spesa di cui all'articolo 12 è trasmessa dall'impresa o dall'istituto collaboratore al soggetto gestore, che ne verifica la completezza e pertinenza al programma agevolato e svolge i riscontri e le verifiche necessarie.

17. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, qualora, decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma non sia stata trasmessa, il soggetto gestore propone al Comitato tecnico regionale di cui al comma 14 la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

18. Sulla base degli accertamenti effettuati, il soggetto gestore provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa. Il Comitato tecnico regionale di cui al comma 14 dispone la concessione definitiva ovvero la revoca delle agevolazioni.

19. La disposizione di concessione definitiva è adottata entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa; trascorso detto termine si provvede comunque alle residue erogazioni.

20. In ogni fase e stadio del procedimento, il Ministero ed il soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

21. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli altri articoli del presente decreto.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Al primo bando emanato in attuazione del presente decreto, possono partecipare, ai fini indicati all'art. 9, comma 3 e con le modalità della riformulazione, anche le domande non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie nei bandi immediatamente precedenti relativi a ciascuno dei settori ammissibili, che non siano già state oggetto, nell'ambito dei medesimi bandi, di inserimento automatico o riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni. In relazione al predetto primo bando di attuazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome formulano, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c), le proposte relative alle graduatorie ordinarie e speciali, gli eventuali limiti minimi di investimento, nonchè, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b), le eventuali ulteriori attività ammissibili per il «settore turismo». Qualora una regione non formuli tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono specificate, ai sensi del punto 6 della delibera Cipe n. 76 del 15 luglio 2005, le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto ai programmi previsti dal comma 356, lettera

e), dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1° febbraio 2006 Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 295 Allegato n. 1 (articolo 1, comma 4, lettera a) Limiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore e nel settore delle costruzioni ed elencazione delle attività di servizi ammissibili alle agevolazioni. In relazione ai limiti di ammissibilità alle agevolazioni di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore delle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e delle costruzioni, si specifica quanto segue:

 

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